1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:
«Art. 6-ter. - (Dipartimento per le politiche giovanili). - 1. Il coordinamento delle politiche attinenti alle esigenze e alle problematiche giovanili, sotto il profilo economico, sociale, culturale e formativo, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite ad altre amministrazioni dello Stato.
2. Il Dipartimento collabora con il Consiglio nazionale dei giovani e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'elaborazione di metodiche
2. Il Ministro per le politiche giovanili è l'organo di governo del Dipartimento per le politiche giovanili, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro per le politiche giovanili esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Il Ministro per le politiche giovanili può, nelle materie di sua competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro, anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati, nonché conferire incarichi di studio e di consulenza.